Il
Codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa
legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o
passivo.
In
particolare vengono prese in considerazione:
•
la
regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la
promozione delle vendite ed il credito al consumo;
•
le
conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite
fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico,
la multiproprietà, i servizi turistici;
•
la
sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la
garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
•
le
associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.
Il
codice è strutturato in 6 parti:
parte I: si trovano la definizione
generale e le nozioni di consumatore e professionista;
parte II: si trovano le disposizioni
concernenti l'educazione del consumo, le informazioni che debbono essere
fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale;
parte III: si trovano le norme in
materia contrattuale;
parte IV: si trovano la disciplina
generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale
del produttore per i danni cagionati ai difetti dei prodotti. Si trovano anche
le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi
dai consumatori con i professionisti;
parte V: si trovano le disposizioni
concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono
legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono
responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori;
parte VI: contiene tutta una serie
di disposizioni finali tra cui l'art. 143 che definisce irrinunciabili i
diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.
Quindi
desumeremo nelle materie di legislazione concorrente,spettabili alle singole
regioni di potestà legislativa,la determinazione dei principi eco-commerciali,con
la quale condivideremo un più grande principio d'astrazione sulla riserva delle
norme corporative con messa in funzione di sovraorganico.
Nella
codificazione delle fonti sul diritto d'antinomia,concernente un prossimo stato
armonizzato,con noi federalisti italiani, promotori di una sincera
collaborazione,con il gruppo di scienza delle finanze,alla quale mandiamo,i
nostri più sentiti auguri.
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Nel libero sviluppo
dell'associazionismo,alla quale dedichiamo la vostra fiducia.
ART.
7.
(Sanzioni)
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di
vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di
carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o
affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a
600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma
1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con
le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione
alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
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