Con questo termine non si indicano soltanto i gusti, le inclinazioni filosofiche o estetiche che esprimono l'esaltazione "scura" del bipolarismo, ma anche la parte distruttiva dell'esaltazione, che si può esprimere in maniera criminale o autodistruttiva. Questo può accadere in senso politico-eversivo, politico-bellicoso, così come in senso edonistico, mistico, antisociale non orientato in un senso particolare, o nel cosiddetto narcisismo maligno che porta alla soddisfazione tramite il soggiogamento degli altri.Dr. Matteo Pacini.
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Alla nostra federazione italica della repubblica.
All'oggetto sociale in grado di fornire un ausilio alle attività delle imprese locali,descritto nell'attività sulle risorse degli attori economici,fortemente aderenti al membro federalista del Geie:
(*)L'accesso al diritto dell'Unione europea
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.
A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all'articolo 6.
2. Il gruppo in tal modo costituito ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione prevista all'articolo 6.
3. Gli stati membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri in virtù dell'articolo 6 hanno o no personalità giuridica.
Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.
2. Se uno stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha proprie norme applicabili alle materie contemplate nel paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente articolo.
Articolo 3
1. Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.
2. Pertanto il gruppo non può:
a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti;
b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;
c) contare più di cinquecento lavoratori salariati;
d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile;
e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.
Correlato necessariamente tra il diritto storicamente vigente e la morale nel rispetto formale delle norme di produzione nel codice civile,nell'eccezione implicita :
In italia, il regolamento 2137/85 è stato assorbito ed integrato dal decreto legislativo n.240 de l23 luglio 1991 e non è stato istituito nessun nuovo soggetto a cui fare riferimento. La soluzione proposta dal legislatore è stata quella di considerarla una società di persone anche se questa scelta è stata spesso criticata a causa della somiglianza dei GEIE alle cooperative .
Con il vano scopo mutualistico in caso di soccorso primario,con ammortamento sulla durata consortile identica all'unione nel diritto sull'accesso;
Con tale termine si possono indicare fenomeni ben distinti;
il contratto di cui all'art 2247 c.c.
il soggetto costituito dai soci e da questi distinto
il rapporto sociale che lega i soci tra loro (art 2269 c.c.)
La definizione più compiuta e citata del fenomeno societario si trova comunque nel codice civile, all'art. 2247, secondo cui con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. È importante notare subito che l'articolo appena citato non ricomprende tutte le tipologie di enti sociali conosciuti dal nostro ordinamento: se da un canto, come si vedrà tra poco, esistono società non a scopo di lucro, dall'altro, con l'introduzione delle società unipersonali, anche un soggetto singolo può costituire una nuova società, mediante un atto unilaterale.
avente come ultimo diritto valido, la buona età della codificazione,sulle prassi delle normative,in campo europeo.
grazie.
giulio.m.calabrese